“Istituzione dell’agenzia nazionale per la sicurezza stradale e disposizioni in materia di prevenzione ed assistenza alle vittime della strada”.
I tanti incidenti che quotidianamente avvengono sulle nostre strade meritano una soluzione al problema. Ancora più gravi risultano gli incidenti causati da un conducente in stato di ubriachezza e sotto effetto di sostanze stupefacenti.
Negli anni la scarsa attenzione al volante acuita dall’uso di sostanze stupefacenti o sotto l’effetto di alcol ha determinato migliaia di vittime innocenti.
Occorre pertanto intervenire in materia di sicurezza stradale per evitare ulteriori e inutili spargimento di sangue sulle nostre strade.
In relazione a queste drammatiche situazioni appare urgente colmare una lacuna che pregiudica la possibilità di invertire le tendenze in atto e di determinare un miglioramento della sicurezza stradale, istituendo una struttura tecnica dedicata alla sicurezza stradale in linea con gli standard europei.
La presente proposta di legge interviene al fine di istituire l’Agenzia nazionale per la sicurezza stradale, un organo che tenga conto sia delle esperienze che altri Paesi europei hanno sviluppato in questa materia, sia delle indicazioni del Piano nazionale della sicurezza stradale sia di quanto contenuto nell’atto di indirizzo per il governo della sicurezza stradale.
S’intende realizzare una struttura tecnica che gestisca in modo unitario tutta la materia della sicurezza stradale, già realtà nella maggior parte dei Paesi membri dell’Unione europea che da tempo hanno costituito apposite strutture. Recependo e rilanciando il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale istituito dalla legge del 144 del 1999, mai effettivamente concretizzato.
Nella presente proposta di legge sono delineati, pertanto, i caratteri fondamentali dell’Agenzia nazionale per la sicurezza stradale, tenendo conto sia delle esperienze che altri Paesi europei hanno sviluppato in questa materia, sia delle indicazioni del Piano nazionale della sicurezza stradale, sia di quanto contenuto nell’atto di indirizzo per il governo della sicurezza stradale.
Sono descritte inoltre le finalità perseguite dall’Agenzia nazionale, che si propone, tra le altre finalità, anche di garantire:
a) le attività di assistenza alle vittime della strada attraverso una centrale operativa (con numero verde e con portale tematico) che funzionerà nel tempo anche come centro di formazione per il personale dei centri di assistenza territoriali che saranno progressivamente attivati dagli enti locali e dalle regioni:
b) le attività dell’Istituto di prevenzione, ricerca e innovazione per la sicurezza stradale (articolo 8) per mettere in linea il nostro Paese con quelli più avanzati in Europa che hanno già da tempo tale struttura di ricerca;
c) l’operatività della Consulta nazionale sulla sicurezza stradale (articolo 10), luogo ideale del confronto tra le organizzazioni economico-sociali interessate alla sicurezza stradale in grado di esprimere pareri obbligatori al Governo, alle Camere e agli enti locali, seppur non vincolanti, sulla materia.
L’Agenzia nazionale si configura, in sintesi, come un organo di governance che tutti i giorni dell’anno si occupa a « tutto tondo » delle politiche di sicurezza stradale impegnando competenze tecnico professionali che il nostro Paese ha in buon numero.
Viene descritta la struttura e la composizione organica, le modalità di finanziamento, nonché le materie che l’Agenzia nazionale coordinerà.
Analizza quindi la necessità di istituire il Comitato interministeriale per la sicurezza stradale, con lo scopo di coordinare e di fornire le linee programmatiche concernenti la sicurezza stradale ai Ministeri interessati, oltre che all’Agenzia nazionale; è in sostanza un organo di governance politico necessario, con cui l’Agenzia nazionale deve interfacciarsi.
Stabilendo dunque, a prescindere dalla natura pubblica o privata del gestore, il servizio stradale è a tutti gli effetti pubblico, con la conseguenza che la messa a norma e la manutenzione programmata delle strade sono obbligatorie erga omnes. Così come obbligatorie sono la predisposizione di un contratto di servizio, nel quale sono indicati gli obblighi di gestione, e la carta dei servizi all’utenza, nella quale sono indicati specificatamente gli obblighi verso l’utenza sia relativi alla difesa attiva che al risarcimento del danno.
Viene inoltre affrontato il problema dell’assistenza e del ristoro alle vittime della strada. Ogni anno, infatti, sulle strade italiane ci sono migliaia di vittime della strada e invalidi gravi. È pertanto prevista l’istituzione del Centro nazionale di assistenza alle vittime della strada, nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, gestito anche con il coinvolgimento delle organizzazioni della società civile, grazie al quale le vittime potranno ricevere qualificate assistenza e consulenza in campo medico, sociale, psicologico e legale;
si prevede un potenziamento del ruolo attualmente svolto dalla Consulta nazionale sulla sicurezza stradale, costituita da un accordo tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, poiché tale organo necessita di un forte e rinnovato impulso. Pertanto, con la presente proposta di legge si prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con l’Agenzia nazionale, riformi e rafforzi il ruolo e le funzioni della Consulta, definendo mezzi finanziari certi, personale, assetti organizzativi e di direzione;
In ultimo si prevede l’istituzione di un coordinamento da parte del prefetto per tutto ciò che concerne il pattugliamento delle strade al fine di avere un reale monitoraggio del fenomeno.
PROPOSTA DI LEGGE
Istituzione dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza Stradale ed altre disposizioni in materia di prevenzione ed assistenza alle vittime della strada
ART. 1.
(Agenzia nazionale per la sicurezza stradale).
E` istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l’Agenzia nazionale per la sicurezza stradale, di seguito denominata «Agenzia». L’Agenzia esercita la gestione e il controllo delle attività connesse alla circolazione e alla sicurezza stradali e fornisce un supporto tecnico al Governo, alle Camere e agli enti locali al fine di garantire un livello di sicurezza stradale adeguato e in linea con gli obiettivi fissati dall’Unione europea e dal Piano nazionale della sicurezza stradale.
L’Agenzia è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, gestionale e contabile.
L’Agenzia ha sede in Roma e può articolarsi in sezioni periferiche.
ART. 2.
(Finalità dell’Agenzia).
L’Agenzia ha le seguenti finalità:
a) dare attuazione all’impegno di ridurre l’incidentalità stradale e il numero dei feriti e dei morti secondo le indicazioni dell’Unione europea e del Piano nazionale della sicurezza stradale;
b) programmare gli interventi necessari ai fini dell’attuazione della finalità di cui alla lettera a), attraverso l’individuazione di apposite linee prioritarie, tra le quali, in particolare, la promozione e lo sviluppo del trasporto pubblico locale, la ripartizione dei fondi messi a disposizione dalle leggi di finanziamento, l’assistenza alle regioni e alle amministrazioni locali nonché la verifica delle misure adottate in materia di circolazione e di sicurezza sulle strade, comprese quelle gestite direttamente dall’Ente nazionale per le strade (ANAS) Spa e dalle società concessionarie;
c) fornire pareri obbligatori preventivi, dare indirizzi per l’azione e coordinare gli interventi sulla circolazione per migliorare la sicurezza stradale posti in essere dalle regioni, dalle province, dai comuni, da altre amministrazioni pubbliche e da altri soggetti pubblici e privati in materia di sicurezza stradale;
d) predisporre annualmente la relazione alle Camere sullo stato della sicurezza stradale in Italia;
e) aggiornare ogni tre anni il Piano nazionale della sicurezza stradale sulla base dei risultati ottenuti e delle disposizioni emanate a livello nazionale e dell’Unione europea;
f) fornire indirizzi per l’azione e coordinare la raccolta, la verifica e la diffusione delle informazioni e dei dati sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale utilizzando i mezzi d’informazione e gli strumenti di comunicazione messi a disposizione dalla tecnologia;
g) promuovere e sviluppare la ricerca sulle tecniche di costruzione, manutenzione e gestione delle strade, nonché dei veicoli, anche al fine di predisporre specifiche normative tecniche, in conformità alle normative tecniche emanate dall’Ente nazionale italiano di unificazione (UNI), in coordinamento con la società per azioni del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 1, comma 1023, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ove costituita;
h) fornire indirizzi per l’azione e coordinare le attività di assistenza alle vittime della strada e ai loro familiari;
i) promuovere la formazione e l’aggiornamento degli operatori del settore;
l) controllare periodicamente il rapporto tra costi e benefıci relativo al finanziamento delle attività previste dalla presente legge e i minori costi sociali derivanti dalle medesime attività;
m) promuovere campagne di formazione, informazione e sensibilizzazione sulla sicurezza stradale.
ART. 3.
(Struttura e organico dell’Agenzia).
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il regolamento sull’organizzazione e sul funzionamento dell’Agenzia.
L’Agenzia è costituita da un comitato direttivo, da una direzione generale e da un direttore generale.
Il comitato direttivo è presieduto da un presidente designato dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è formato da: tre membri designati dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e dell’interno; due rappresentanti della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni; tre rappresentanti per ciascuna delle organizzazioni economico-sociali degli utenti, del trasporto pesante di persone e di merci e degli automobilisti e un membro del Forum nazionale dei Giovani.
La direzione generale è costituita da una segreteria generale, da quattro uffici dirigenziali e da sezioni periferiche territoriali, per complessive cento unità di personale, di cui almeno ottanta nelle sezioni periferiche con funzioni prevalentemente ispettive. Tutto il personale è trasferito all’Agenzia, tramite procedure di mobilità, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dagli altri Ministeri interessati, nonché dalle regioni e dagli enti locali.
Il direttore generale è nominato dal comitato direttivo ed è scelto tra persone di riconosciute esperienza e professionalità nel campo della sicurezza stradale.
ART. 4.
(Finanziamento dell’Agenzia).
Alla copertura dei costi di funzionamento dell’Agenzia si provvede con gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie applicate per le violazioni dell’articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, spettanti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con una quota pari al 2 per cento degli introiti delle sanzioni spettanti ai comuni, limitatamente alla somma superiore a 100.000 euro di gettito, ed in quota parte dalle imposte, già esistenti, provenienti dal settore dei trasporti.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 5.
(Materie di competenza dell’Agenzia).
L’Agenzia ha competenza nelle seguenti materie:
a) gestione delle strade;
b) condotte di guida e sanzioni per le relative violazioni;
c) costruzione e manutenzione dei mezzi di trasporto utilizzati sulle strade;
d) regole di circolazione;
e) assistenza alle vittime della strada;
f) campagne di comunicazione sociale;
g) formazione ed educazione stradale;
h) diffusione e pubblicazione dei dati relativi alla circolazione e alla sicurezza stradali.
ART. 6.
(Comitato interministeriale per la sicurezza stradale).
E` istituito il Comitato interministeriale per la sicurezza stradale, di seguito denominato «Comitato», che ha il compito di coordinare l’attività e di definire le linee programmatiche, per quanto attiene alla sicurezza stradale, cui si devono attenere i seguenti Ministri:
a) Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
b) Ministro dell’interno;
c) Ministro della giustizia;
d) Ministro della salute;
e) Ministro dell’economia e delle finanze;
f) Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
g) Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Il Comitato è l’organo di gestione politica che condivide l’azione e l’attività dell’Agenzia. I Ministri di cui al comma 1 delegano un loro Sottosegretario di Stato in seno al Comitato.
Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla sicurezza stradale, il quale esercita le funzioni di presidente del Comitato.
ART. 7.
(Servizio pubblico della gestione delle strade. Contratto e carta dei servizi con obbligo di assicurazione).
Indipendentemente dalla natura pubblica o privata del gestore, il servizio stradale e` un servizio pubblico e la messa a norma e la manutenzione programmata delle strade sono obbligatorie.
E` obbligatorio un contratto di servizio nel quale sono indicati gli obblighi di gestione della strada o, nel caso che proprietà e gestione coincidano, un autodisciplinare di analogo contenuto.
E` obbligatoria, altresì, l’adozione della carta dei servizi all’utenza, nella quale sono specificamente indicati gli obblighi verso l’utenza sia per quanto concerne la difesa attiva sia con riferimento alle condizioni di risarcimento del danno.
L’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi danneggiati, già previsto per i proprietari dei mezzi in circolazione, è esteso agli enti proprietari e agli enti gestori delle strade quali responsabili per danno di cose in custodia. Ove gli enti proprietari o gestori non ottemperino a tale obbligo, l’Agenzia provvede a irrogare le prescritte sanzioni, compreso l’intervento sussidiario.
ART. 8.
(Istituto di prevenzione, ricerca e innovazione per la sicurezza stradale).
E` istituito l’Istituto di prevenzione, ricerca e innovazione per la sicurezza stradale, di seguito denominato «Istituto», che si avvale, per la propria attività, del Centro sperimentale stradale dell’ANAS Spa e che opera coordinandosi con l’Agenzia.
L’Istituto ha come scopo la raccolta di dati sull’incidentalità stradale e la relativa analisi e ha come principali settori di azione:
a) la raccolta e l’analisi dei principali studi in materia di sicurezza stradale elaborati a livello nazionale e internazionale, con particolare attenzione agli studi dell’Unione europea;
b) la raccolta e l’analisi delle migliori pratiche sviluppate a livello internazionale, con particolare riferimento all’Unione europea, volte a migliorare la sicurezza stradale;
c) la raccolta e l’analisi dei dati di base dei sinistri stradali;
d) l’investigazione autonoma e approfondita dei sinistri stradali mortali o con feriti gravi al fine di determinarne le cause e di elaborare eventuali contromisure utilizzando le più avanzate metodologie di analisi sviluppate a livello nazionale e internazionale, con particolare riferimento all’Unione europea;
e) la costituzione, ai soli fini di ricerca, di una banca dati sui sinistri mortali e con feriti gravi.
L’Istituto invia periodicamente all’Agenzia un rapporto contenente i principali risultati emersi dallo studio del fenomeno della sinistralità stradale e l’indicazione delle misure elaborate al fine di aumentare la sicurezza sulla strada.
L’Istituto agisce in piena autonomia individuando annualmente i principali set- tori nei quali concentrare la sua attività di indagine, di ricerca e di analisi.
Alle attività dell’Istituto possono partecipare i principali centri di ricerca, pubblici e privati, che si occupano di ricerche sulla sicurezza stradale a livello nazionale e internazionale, con particolare riferimento all’Unione europea. Altri soggetti, quali fondazioni, organizzazioni e associa- zioni, operanti nel settore della sicurezza stradale, appartenenti al settore pubblico, privato o del privato sociale, possono comunque collaborare con l’Istituto.
Lo statuto e il regolamento dell’Istituto sono predisposti e approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con l’Agenzia.
ART. 9.
(Consulta nazionale sulla sicurezza stradale).
Alla Consulta nazionale sulla sicurezza stradale operante presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono attribuite le ulteriori funzioni di organo di consulenza dell’Agenzia, con emanazione di pareri obbligatori in materia. Lo statuto e il regolamento della Consulta sono predisposti e approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con l’Agenzia.
ART. 10.
(Istituzione del Centro nazionale di assistenza alle vittime della strada).
Al fine di ridurre l’impatto sociale degli incidenti stradali, è istituito, presso il Ministero della salute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, il Centro nazionale di assistenza alle vittime della strada, di seguito denominato «Centro», con il compito di disciplinare, attuare e monito- rare gli interventi di urgenza per le grandi invalidità fisiche e psichiche derivanti da incidenti stradali, mediante l’elaborazione di strutture specialistiche in collaborazione con l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e con le imprese di assicurazione private, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con tali soggetti. L’Agenzia, d’intesa con il Ministero della salute, coordina le attività del Centro.
Il personale assegnato al Centro, in sede di prima attuazione della presente legge, non può essere superiore a cinquanta unità, di cui almeno la metà da destinare al servizio ispettivo e di monitoraggio. Il personale è trasferito al Centro, tramite procedure di mobilità, dai Ministeri, enti, società, organizzazioni e consulenti pubblici e privati operanti nel settore dell’assistenza alle vittime della strada. Le strutture periferiche del Centro sono gestite dalle regioni, attraverso protocolli concordati con il medesimo Centro, al fine di assicurare l’uniformità di trattamento sul territorio nazionale.
Il contributo al Servizio sanitario nazionale, pari al 10,5 per cento dei premi dell’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi danneggiati, è destinato all’assistenza alle vittime della strada. Il gettito annuo di tale contributo è amministrato dal Centro, d’intesa con le regioni.
Art.11.
(Istituzione uffici periferici di coordinamento monitoraggio stradale)
Al fine di tenere ben monitorato il fenomeno dell’incidentalità stradale è prevista l’istituzione di uffici periferici di coordinamento presieduti dal Prefetto di ciascun capoluogo, così da poter meglio raccordare l’impegno di tutte le forze di pubblica sicurezza che hanno competenza sul pattugliamento e presidio stradale.
Art.12.
(Clausola di invarianza finanziaria)
Dall’attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.